Con la sentenza numero 926 del 25/10/2022 la Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro, ha ribadito la validità e l’efficacia degli accordi sindacali aziendali conclusi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 bis del Ccnl Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, con riferimento alla forfetizzazione degli straordinari e delle indennità di trasferta.
La Corte d’appello ha osservato come ai sensi dell’articolo 11, comma 10 Ccnl di categoria, “per l’efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: ‘Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti’. Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati dai lavoratori interessati”.
Tali accordi, muniti di clausola di salvaguardia in base a cui eventuali rivendicazioni devono essere fatte valere a pena di decadenza, sono applicabili anche in assenza di specifica sottoscrizione del lavoratore, come nel caso del ricorrente. Sulla questione la Corte di Cassazione aveva già affermato che “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo”.
Infatti la tutela di interessi collettivi nel contesto lavorativo e aziendale giustifica l’efficacia dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Pertanto la Corte ha respinto le richieste dell’autista che aveva impugnato la sentenza di primo grado, secondo cui il conferimento di efficacia delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute in tali accordi, per divenire vincolanti, avrebbero dovuto essere firmate dai lavoratori.
Questo perché a dire della Corte tali accordi sono strumenti per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario e si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.
Secondo i giudici d’Appello, dunque, anche nel caso specifico esaminato relativo alla discontinuità dell’orario di lavoro dei dipendenti e alla forfetizzazione dei trattamenti economici per lavoro straordinario e indennità di trasferta l’accordo aziendale è applicabile pur in assenza di specifica sottoscrizione da parte del medesimo lavoratore. Pertanto la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione del lavoratore, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
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